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Art. 68

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. L’importo legale del patrimonio vincolato comprende:
    1. le riserve tecniche di cui all’articolo 69;
    2. gli impegni da attività assicurativa nei confronti degli stipulanti;
    3. il supplemento di cui all’articolo 18 LSA.
  2. Le riserve tecniche sono costituite senza tenere conto della riassicurazione. Su domanda, la FINMA può ammettere totalmente o parzialmente le quote riassicurate delle riserve tecniche alla costituzione del patrimonio vincolato.
  3. I premi dovuti possono essere dedotti dalle riserve tecniche, sempre che non vi sia una copertura assicurativa o per quanto i premi dovuti possano essere compensati con prestazioni assicurative.

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