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Art. 65

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. La zillmerizzazione delle riserve tecniche non è ammessa. Sono eccettuate le riserve tecniche delle filiali di imprese di assicurazione svizzere in Stati nei quali la zillmerizzazione è ammessa dal diritto in materia di sorveglianza.
  2. L’attivazione di valori di riscatto non ancora estinti è di regola ammessa. La FINMA emana direttive concernenti l’estensione e le modalità dell’attivazione. In casi motivati, essa può vietare l’attivazione.

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