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Art. 54

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. L’impresa di assicurazione dispone di sufficienti riserve tecniche.
  2. Essa scioglie le riserve tecniche non più necessarie.
  3. Nel piano d’esercizio l’impresa di assicurazione indica le condizioni per la costituzione e lo scioglimento delle riserve tecniche. Essa documenta il metodo utilizzato per le riserve e la valutazione degli impegni attuariali.
  4. La FINMA disciplina i dettagli concernenti genere e entità delle riserve tecniche.
  5. La FINMA disciplina i dettagli concernenti genere e modalità delle riserve tecniche.

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