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Art. 26

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 9a LSA)

  1. Il valore di mercato degli attivi è affidabile se:
    1. è realizzato un numero sufficiente di transazioni tra partner commerciali esperti e indipendenti; o
    2. un numero sufficiente di società di intermediazione mobiliare o di broker, in qualità di partner commerciali, offre prezzi per concludere un’operazione per volumi consistenti.
  2. Se non sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1, l’adeguatezza dei prezzi di transazione osservati è plausibilizzata.
  3. Il valore conforme al mercato degli attivi calcolato tramite modelli di valutazione corrisponde al prezzo al quale partner commerciali indipendenti, esperti e disponibili a un rapporto contrattuale acquisterebbero o venderebbero gli attivi.

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