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Art. 1h

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 2 cpv. 2 lett. f e cpv. 4 lett. c LSA)

  1. Un’attività di intermediazione non sottostà a sorveglianza se:
    1. il premio assicurativo annuo per l’assicurazione intermediata non supera l’importo di 600 franchi al netto di tasse;
    2. l’assicurazione intermediata è una prestazione secondaria alla fornitura di un prodotto o di un servizio da parte di un qualsiasi offerente; e
    3. l’intermediazione assicurativa è svolta come attività accessoria.
  2. Il capoverso 1 non è applicabile all’assicurazione complementare all’assicurazione sociale malattie.1

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I n. 2 dell’O del 14 ago. 2024 che disciplina l’attività degli intermediari assicurativi, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 425).

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