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Art. 1f

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 2 cpv. 5 lett. b LSA)

Le imprese di assicurazione che sviluppano e vendono direttamente prodotti assicurativi sono esonerate dalla sorveglianza secondo la presente ordinanza se soddisfano le seguenti condizioni:

  1. hanno sede in Svizzera;
  2. rivestono la forma giuridica di una società anonima o di una società cooperativa;
  3. sono sottoposte alla revisione ordinaria secondo l’articolo 727 del Codice delle obbligazioni (CO)1;
  4. i loro prodotti assicurativi possono essere assegnati ai rami assicurativi
    B3–B9 e B14–B18 di cui all’allegato 1;
  5. la loro distribuzione comprende al massimo 5000 polizze con un volume di premi complessivo di massimo 5 milioni di franchi;
  6. si impegnano a informare gli stipulanti di non essere sottoposte alla sorveglianza della FINMA.

Footnotes

  1. RS 220

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