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Art. 1d

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 35 cpv. 4 LSA)

La FINMA accorda alle imprese di riassicurazione delle categorie 4 e 5 le agevolazioni applicabili alle piccole imprese di assicurazione, se esse soddisfano le seguenti condizioni:

  1. confermano ogni anno alla FINMA in una dichiarazione di rispettare i principi del governo d’impresa e i requisiti normativi concernenti la gestione dei rischi, il sistema di controllo interno e la revisione interna;
  2. nei loro confronti la FINMA non ha adottato misure fondate sul diritto in materia di sorveglianza né avviato un procedimento secondo l’articolo 30 LFINMA1;
  3. se non stipulano più nuovi contratti, sono dotate di un piano di liquidazione approvato dalla FINMA.

Footnotes

  1. RS 956.1

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