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Art. 1b

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 1 cpv. 2 LSA)

  1. Per la sorveglianza secondo la presente ordinanza l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) considera in particolare:
    1. la necessità di tutelare gli assicurati;
    2. i rischi ai quali sono esposte le imprese di assicurazione;
    3. le dimensioni nonché la complessità operativa e organizzativa delle imprese di assicurazione.
  2. La FINMA suddivide le imprese di assicurazione nelle categorie di cui all’allegato 2 sulla base del totale di bilancio conformemente al bilancio statutario.
  3. La FINMA può assegnare a una categoria immediatamente superiore o immediatamente inferiore un’impresa di assicurazione con un totale di bilancio al limite di un’altra categoria, se ciò è giustificato dalla complessità e dal profilo di rischio dell’impresa di assicurazione.

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