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Art. 197d

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 67 LSA) Il gruppo assicurativo deve disporre di un sistema d’informazione capace di fornire in tempo utile alla FINMA informazioni fino al livello delle singole unità giuridiche ai fini dell’elaborazione dei piani di liquidazione e dell’adozione di misure di cui all’articolo 51a LSA.

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