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Art. 197a

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 67 LSA)

La FINMA può elaborare un piano di liquidazione se:

  1. l’insolvenza di un gruppo assicurativo potrebbe compromettere il sistema finanziario o l’economia reale; o
  2. lo giustificano in particolare le seguenti caratteristiche di un gruppo assicurativo:

1. le dimensioni,

2. la complessità,

3. l’interdipendenza,

4. il profilo di rischio.

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