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Art. 195

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 14 e 24 LSA)1

  1. Per lo scopo e il contenuto della gestione dei rischi sono applicabili per analogia gli articoli 96, 96a , 98 e 98a .
  2. I gruppi assicurativi mantengono a livello di gruppo, ciascuno sotto la propria responsabilità, funzioni di gestione dei rischi e funzioni di compliance separate.
  3. I gruppi assicurativi devono mantenere a livello di gruppo una funzione attuariale con responsabilità e compiti a livello di gruppo per analogia con l’articolo 24 LSA.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).

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