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Art. 193

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. I processi interni al gruppo sono attività e transazioni in cui, per l’adempimento di un obbligo, le imprese sottoposte a sorveglianza si basano, direttamente o indirettamente, su altre imprese facenti parte dello stesso gruppo assicurativo; in particolare:
    1. prestiti;
    2. garanzie e operazioni fuori bilancio;
    3. attività e transazioni che sono mezzi propri computabili secondo l’articolo 37 capoverso 2 lettera d;
    4. investimenti di capitale;
    5. attività di riassicurazione;
    6. accordi sulla ripartizione dei costi; e
    7. altre attività di trasferimento dei rischi.
  2. Sono considerati importanti i processi interni al gruppo che modificano, o che possono modificare, sostanzialmente la situazione finanziaria di una singola impresa o di tutto il gruppo assicurativo e che oltrepassano i valori minimi prestabiliti dalla FINMA.

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