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Art. 191

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. Il gruppo assicurativo dispone di un’organizzazione adeguata in funzione della sua attività e dei rischi.
  2. Esso presenta alla FINMA una descrizione della struttura organizzativa, di controllo e di gestione a livello di direzione del gruppo e le comunica eventuali modifiche entro quindici giorni dalla loro entrata in vigore.
  3. La FINMA designa l’impresa sua interlocutrice responsabile per gli obblighi del gruppo assicurativo in materia di diritto di sorveglianza.
  4. Essa può richiedere al gruppo assicurativo gli statuti dell’impresa designata come interlocutrice.

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