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Art. 190e

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

Le disposizioni dell’accordo settoriale del 22 marzo 20241concluso tra santésuisse e curafutura concernente la qualità della consulenza e le indennità versate agli intermediari per l’acquisizione di clienti menzionate nell’allegato 7 hanno carattere obbligatorio generale per tutte le imprese di assicurazione attive nell’assicurazione complementare all’assicurazione sociale malattie.

Footnotes

  1. L’accordo settoriale è consultabile gratuitamente ai seguenti indirizzi:www.santesuisse.ch/fr/pour-les-assures/prestations/demarchage-telephonique-declarationecurafutura.ch/it/themen/krankenversicherung/vermittler/

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