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Art. 166

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. La garanzia della protezione giuridica deve formare oggetto di un contratto distinto da quello stabilito per gli altri rami o di una parte distinta di una polizza unica con indicazione del contenuto della protezione giuridica e del premio corrispondente.
  2. Se la liquidazione dei sinistri viene affidata a un’impresa di gestione dei sinistri conformemente all’articolo 32 capoverso 1 lettera a LSA, detta impresa deve essere menzionata nel contratto distinto o nella parte distinta, con l’indicazione della ragione sociale e dell’indirizzo della sede.
  3. Se l’impresa di assicurazione concede all’assicurato il diritto di ricorrere a un avvocato indipendente o a un’altra persona alle condizioni di cui all’articolo 32 capoverso 1 lettera b LSA, tale diritto deve essere menzionato nelle proposte, polizze, condizioni generali di assicurazione e notifiche di sinistro ed essere messo particolarmente in evidenza.

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