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Art. 161

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

Con un contratto d’assicurazione della protezione giuridica, l’impresa di assicurazione si impegna a indennizzare, dietro pagamento di un premio, i costi provocati da affari giuridici o a fornire servizi in tali affari.

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