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Art. 154a

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 31 cpv. 1, 38 e 46 cpv. 1 lett. f e g LSA)

  1. Nell’ambito dell’assicurazione complementare all’assicurazione sociale malattie la FINMA può emanare disposizioni di esecuzione sull’impiego dei mezzi liberatisi con lo scioglimento delle riserve tecniche non più necessarie.
  2. In particolare considera chi ha finanziato le riserve.
  3. È fatto salvo l’articolo 155 capoverso 1.

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