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Art. 14c

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 14a cpv. 2 LSA)

  1. Se, nonostante i provvedimenti organizzativi di cui all’articolo 14a capoverso 1 LSA, non si può evitare un pregiudizio nei confronti degli stipulanti, o lo si può evitare soltanto con un dispendio sproporzionato, l’impresa di assicurazione deve comunicarlo in maniera adeguata.
  2. A tal fine deve descrivere i conflitti di interessi che risultano dalla fornitura del servizio assicurativo in questione. Agli stipulanti deve essere spiegato in modo comprensibile e in termini generali:
    1. le circostanze che generano il conflitto di interessi;
    2. i rischi che ne derivano;
    3. i provvedimenti adottati dall’impresa di assicurazione per ridurre i rischi.
  3. La comunicazione può essere trasmessa in forma standardizzata ed elettronica. L’impresa di assicurazione deve garantire che lo stipulante possa registrarla su un supporto durevole.
  4. Per supporto durevole si intende la carta e qualsiasi altro strumento che permetta di memorizzare e riprodurre in maniera inalterata un’informazione.

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