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Art. 147

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 37 cpv. 3 lett. c LSA)1

  1. Una parte delle componenti secondo gli articoli 143–145 deve essere utilizzata a favore dello stipulante (quota di distribuzione). La quota di distribuzione deve comprendere almeno il 90 per cento delle componenti (quota minima).
  2. Se le componenti di risparmio corrispondono al 6 per cento o più della riserva matematica e l’interesse minimo LPP fissato nell’articolo 15 della legge federale del 25 giugno 19822sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) corrisponde a due terzi o meno di questo tasso in percentuale, le eccedenze devono essere ripartite come segue:
    1. 3 il 4 per cento della componente di risparmio in favore dell’impresa di assicurazione;
    2. il 90 per cento del risultato a favore degli stipulanti e il 10 per cento a favore dell’impresa di assicurazione. Per risultato è da intendere il saldo totale positivo conformemente all’articolo 149 capoversi 1 e 3 dedotta la costituzione di riserve prevista dal piano d’esercizio secondo l’articolo 149 capoverso 1 lettera a.
  3. Se necessita di fondi propri supplementari per soddisfare i requisiti in materia di solvibilità oppure se la quota della differenza tra la somma delle componenti e la quota di distribuzione attribuita al capitale proprio è in sproporzione all’attribuzione al fondo delle eccedenze, l’impresa di assicurazione ne deve dare comunicazione alla FINMA. Quest’ultima può, su domanda o d’ufficio, prevedere un disciplinamento che deroghi ai capoversi 1 e 2.
  4. La quota di distribuzione e la prova dell’utilizzazione devono essere sottoposte per approvazione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).

  2. RS 831.40

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).

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