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Art. 129

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. L’impresa di assicurazione può concedere prestiti solo su contratti assicurativi riscattabili (prestito su polizza).
  2. La somma del prestito su polizza che l’impresa di assicurazione concede a un assicurato non può superare il valore di riscatto attuale del contratto di assicurazione.

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