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Art. 122

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 36 LSA)1

  1. Per la tariffazione dei contratti di assicurazione sulla vita, l’impresa di assicurazione deve utilizzare basi biometriche e demografiche riconosciute dalla FINMA.2
  2. L’impresa di assicurazione elabora regolarmente le proprie basi statistiche utilizzate per la tariffazione e le adegua almeno ogni dieci anni alle conoscenze più recenti.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).

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