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Art. 121b

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 36 LSA)

  1. Su richiesta motivata di un*’* impresa di assicurazione, la FINMA può approvare tassi d*’* interesse tecnici più elevati rispetto a quelli di cui agli articoli 121 e 121a in caso di durate prestabilite di polizze o per singoli prodotti.
  2. La FINMA pubblica sul proprio sito Internet il tasso d*’* interesse tecnico massimo valido di volta in volta. In caso di una sua riduzione, il tasso d*’* interesse tecnico deve essere applicato al più tardi entro sei mesi dalla pubblicazione.

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