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Art. 119a

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 80 LSA)

  1. Se è richiesta la consegna di una copia del dossier e di altri documenti conformemente all’articolo 80 LSA, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi devono metterla a disposizione su un supporto durevole secondo l’articolo 14c capoverso 4.
  2. Se è richiesta un’ulteriore copia senza una ragione sufficiente, l’impresa di assicurazione o l’intermediario assicurativo può esigere un indennizzo per la creazione e la consegna della nuova copia.

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