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Art. 118

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. Nel caso di prestazioni assicurative con termine di attesa, l’impresa di assicurazione cessa di riscuotere premi non appena l’assicurato non può più beneficiare di prestazioni assicurative.
  2. La presente disposizione non è applicabile all’esenzione da premi e a prestazioni assicurative da contratti d’assicurazione collettiva.

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