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Art. 111f

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 30e LSA)

  1. La FINMA rilascia l’autorizzazione a una società veicolo di assicurazione se questa adempie le condizioni secondo la LSA e la presente ordinanza.
  2. Se la società veicolo di assicurazione fa parte di un gruppo assicurativo o di un conglomerato assicurativo esteri, l’autorizzazione può essere subordinata all’esistenza di un’adeguata sorveglianza su base consolidata da parte di un’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari.
  3. La FINMA pubblica le autorizzazioni rilasciate.

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