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Art. 111a

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 25 LSA)1

  1. Nel quadro della presentazione del rapporto di sorveglianza le imprese di assicurazione pubblicano almeno una volta l’anno un rapporto sulla propria situazione finanziaria.
  2. Il rapporto sulla situazione finanziaria comprende informazioni quantitative e qualitative e descrive in particolare:
    1. l’attività;
    2. il risultato d’esercizio;
    3. la gestione dei rischi e la sua adeguatezza;
    4. il profilo di rischio;
    5. le basi e i metodi su cui poggia la valutazione, in particolare quella delle riserve;
    6. la gestione del capitale;
    7. la solvibilità.
  3. La FINMA può prescrivere l’utilizzo di modelli standardizzati per le informazioni da pubblicare.2
  4. Le imprese di assicurazione pubblicano il rapporto sulla situazione finanziaria al più tardi il 30 aprile sul proprio sito Internet. 4. Su richiesta, le imprese di assicurazione che non dispongono di un proprio sito Internet devono mettere il rapporto a disposizione gratuitamente entro 20 giorni.3
  5. Dall*’* obbligo di pubblicazione sono esonerate le imprese di assicurazione con un*’* autorizzazione per il ramo assicurativo C3 (riassicurazione mediante captive).4
  6. La FINMA può esonerare dall’obbligo di pubblicazione: a. le imprese di assicurazione che nel periodo antecedente il periodo di riferimento e nel periodo di riferimento soddisfano le seguenti condizioni: 1. i premi lordi contabilizzati nel totale degli affari sono inferiori a 10 milioni di franchi, 2. le riserve tecniche lorde nel totale degli affari sono inferiori a 50 milioni di franchi, e 3. l’impresa di assicurazione dispone di una piccola cerchia di assicurati; b. le imprese di assicurazione con sede all’estero, se nel luogo della sede principale sottostanno a un regime equivalente in materia di pubblicazione.5
  7. Nel singolo caso la FINMA può accordare ulteriori deroghe.6

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).

  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).

  6. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).

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