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Art. 11

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. Il fondo d’organizzazione corrisponde di regola al 20 per cento del capitale minimo. Esso può essere impiegato per scopi diversi da quelli menzionati nell’articolo 10 capoverso 1 LSA al più presto tre anni dopo essere stato costituito e solo d’intesa con la FINMA.
  2. Per le imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo assicurativo C3, il fondo d’organizzazione ammonta almeno a 300 000 franchi.
  3. La FINMA può esigere l’aumento o la ricostituzione del fondo d’organizzazione, qualora il conto annuale dovesse presentare una perdita o l’impresa di assicurazione pianificasse un’estensione straordinaria della sua attività.

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