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Art. 86

961.01LSAFederal Act1 gen 2006Fonte originale
  1. È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
    1. viola uno degli obblighi d’informare di cui all’articolo 2c capoversi 1 e 2;
    2. viola uno degli obblighi di notificazione di cui all’articolo 21;
    3. viola uno degli obblighi di comunicazione o d’informazione di cui agli articoli 14a capoverso 2, 45, 45a capoverso 2 e 45b .
  2. È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente, commette, nel settore dell’assicurazione complementare a quella sociale contro le malattie, un’infrazione ai sensi dell’articolo 31a capoverso 3.1
  3. Chi, nei casi di cui ai capoversi 1 e 1bis, ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 50 000 franchi.2

Footnotes

  1. Introdotto dal n. I 2 della LF del 16 dic. 2022 che disciplina l’attività degli intermediari assicurativi, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 424;FF 2021 1478).

  2. Nuovo testo giusta il n. II della LF del 16 dic. 2022 che disciplina l’attività degli intermediari assicurativi, in vigore dal 1° set. 2024 (RU 2024 424;FF 2021 1478).

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