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Art. 81

961.01LSAFederal Act1 gen 2006Fonte originale
  1. Chi intende far valere il diritto alla consegna di documenti, presenta una richiesta in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo.
  2. L’impresa di assicurazione o l’intermediario assicurativo fa pervenire gratuitamente allo stipulante e all’assicurato una copia dei documenti entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
  3. In una lite successiva, il giudice può tenere conto, nella decisione sulle spese giudiziarie, del rifiuto della consegna dei documenti.

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