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Art. 80

961.01LSAFederal Act1 gen 2006Fonte originale
  1. Gli stipulanti e l’assicurato hanno in ogni momento diritto alla consegna di una copia del proprio dossier e di tutti gli altri documenti che li riguardano elaborati dall’impresa di assicurazione o dall’intermediario assicurativo nell’ambito della relazione d’affari.
  2. Con il consenso dello stipulante e dell’assicurato, la consegna può avvenire in forma elettronica.

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