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Art. 33

961.01LSAFederal Act1 gen 2006Fonte originale
  1. Un’impresa di assicurazione può stipulare contratti d’assicurazione contro l’incendio per rischi situati in Svizzera soltanto se vi include la copertura dei danni causati dagli elementi naturali.
  2. L’entità della copertura e la tariffa dei premi dell’assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali sono uniformi e vincolanti per tutte le imprese di assicurazione.
  3. La FINMA esamina, tenendo conto delle tariffe e delle basi di calcolo presentate dalle imprese di assicurazione, se i premi che ne derivano sono equi dal punto di vista del rischio e dei costi.
  4. Il Consiglio federale emana le prescrizioni di dettaglio concernenti:
    1. le basi per il calcolo dei premi;
    2. l’entità della copertura dei danni causati dagli elementi naturali e i relativi limiti della garanzia;
    3. il genere e l’estensione delle statistiche che le imprese di assicurazione devono allestire.
  5. Il Consiglio federale può:
    1. determinare, se necessario, le condizioni d’assicurazione;
    2. prendere i provvedimenti necessari per raggiungere la compensazione dell’onere dei sinistri tra le imprese di assicurazione, in particolare ordinare l’adesione a un’organizzazione di diritto privato gestita dalle stesse imprese di assicurazione.

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