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Art. 32

961.01LSAFederal Act1 gen 2006Fonte originale
  1. Un’impresa di assicurazione che intende esercitare l’assicurazione della protezione giuridica contemporaneamente ad altri rami assicurativi deve:
    1. affidare la liquidazione dei sinistri del ramo assicurativo della protezione giuridica a un’impresa giuridicamente autonoma (impresa di gestione dei sinistri); oppure
    2. concedere agli assicurati, non appena il contratto d’assicurazione permette loro di chiedere l’intervento dell’impresa di assicurazione, il diritto di affidare la difesa dei loro interessi a un avvocato indipendente di loro scelta oppure, per quanto la normativa procedurale applicabile lo consenta, a un’altra persona che adempie le qualifiche richieste da tale normativa.
  2. Il Consiglio federale disciplina i rapporti tra l’impresa di assicurazione e l’impresa di gestione dei sinistri. Esso emana altresì prescrizioni concernenti la forma e il contenuto del contratto d’assicurazione relativo alla protezione giuridica, segnatamente per quanto concerne la procedura in caso di divergenza d’opinioni tra l’impresa di assicurazione o l’impresa di gestione dei sinistri e l’assicurato in merito ai provvedimenti da adottare per liquidare il sinistro.

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