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Art. 19b

956.122Oem-FINMAFederal Council Ordinance1 gen 2009Fonte originale

L’importo che deve essere finanziato con le tasse complementari è coperto come segue:

  1. nell’ambito delle infrastrutture del mercato finanziario di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera aquater, in ragione di due decimi dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e in ragione di otto decimi dalla tassa complementare in funzione della cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari;
  2. nell’ambito delle infrastrutture del mercato finanziario di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera aquinquies, in ragione di due decimi dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e in ragione di otto decimi dalla tassa complementare in funzione del ricavo lordo.

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