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Art. 19a

956.122Oem-FINMAFederal Council Ordinance1 gen 2009Fonte originale
  1. La tassa di base per le infrastrutture del mercato finanziario ammonta annualmente a: a. per le borse e i sistemi multilaterali di negoziazione: 1. 300 000 franchi per ogni borsa o sistema multilaterale di negoziazione con un totale di bilancio superiore a 50 milioni di franchi, 2. 100 000 per ogni borsa o sistema multilaterale di negoziazione con un totale di bilancio compreso tra 25 e 50 milioni di franchi, 3. 15 000 franchi per ogni borsa o sistema multilaterale di negoziazione con un totale di bilancio inferiore a 25 milioni di franchi; b. per le controparti centrali: 1. 250 000 franchi per ogni controparte centrale con un totale di bilancio di almeno 50 milioni di franchi, 2. 100 000 franchi per ogni controparte centrale con un totale di bilancio inferiore a 50 milioni di franchi; c. 250 000 franchi per i depositari centrali; d. 60 000 franchi per i repertori di dati sulle negoziazioni; e. per i sistemi di pagamento autorizzati dalla FINMA secondo l’articolo 4 capoverso 2 della legge del 19 giugno 20151sull’infrastruttura finanziaria (LInFi):2 1. 100 000 franchi per ogni sistema di pagamento con un ricavo lordo di almeno 20 milioni di franchi, 2. 60 000 franchi per ogni sistema di pagamento con un ricavo lordo inferiore a 20 milioni di franchi. f.3 per i sistemi di negoziazione TRD che non forniscono servizi secondo l’articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi: 1. 300 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di bilancio superiore a 50 milioni di franchi, 2. 100 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di bilancio compreso tra 25 e 50 milioni di franchi, 3. 15 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di bilancio inferiore a 25 milioni di franchi; g.4 per i sistemi di negoziazione TRD che forniscono servizi secondo l’articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi: 1. 550 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di bilancio superiore a 50 milioni di franchi, 2. 225 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di bilancio compreso tra 25 e 50 milioni di franchi, 3. 100 000 franchi per ogni sistema di negoziazione TRD con un totale di bilancio inferiore a 25 milioni di franchi.
  2. La tassa di base per i piccoli sistemi di negoziazione TRD secondo l’articolo 58k dell’ordinanza del 25 novembre 20155sull’infrastruttura finanziaria ammonta annualmente a:
    1. 7500 franchi, se non forniscono servizi secondo l’articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi;
    2. 50 000 franchi, se forniscono servizi secondo l’articolo 73a capoverso 1 lettera b o c LInFi.6

Footnotes

  1. RS 958.1

  2. Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400).

  3. Introdotta dal n. I 9 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400).

  4. Introdotta dal n. I 9 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400).

  5. RS 958.11

  6. Introdotto dal n. I 9 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400).

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