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Art. 59

956.1LFINMAFederal Act1 gen 2009Fonte originale
  1. Conformemente all’articolo 58 capoverso 1, i rapporti di lavoro del personale della Commissione federale delle banche, dell’Ufficio federale delle assicurazioni private e dell’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro sono trasferiti alla FINMA e sono continuati ai sensi della presente legge.
  2. Non è dato diritto al proseguimento della funzione, dell’ambito di lavoro e della classificazione organizzativa, ma sussiste durante un anno il diritto al medesimo stipendio.
  3. Le procedure di candidatura sono effettuate soltanto se rese necessarie da una riorganizzazione o dalla presenza di numerosi candidati.
  4. La FINMA si sforza di attuare le ristrutturazioni in modo socialmente sostenibile.

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