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Art. 47

956.1LFINMAFederal Act1 gen 2009Fonte originale
  1. È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
    1. 1 omette di far verificare da una società di audit abilitata il consuntivo annuale prescritto dalle leggi sui mercati finanziari o di far effettuare una verifica prescritta dalle leggi sui mercati finanziari oppure ordinata dalla FINMA o da un organismo di vigilanza;
    2. non adempie gli obblighi che gli incombono nei confronti della società di audit o della persona incaricata.
  2. Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.
  3. 2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53;FF 2020 6011).

  2. Abrogato dall’all. n. 13 della LF del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339;FF 2014 6445).

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