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Art. 43k

956.1LFINMAFederal Act1 gen 2009Fonte originale
  1. L’organismo di vigilanza può effettuare le verifiche degli assoggettati alla vigilanza direttamente o per il tramite di società di audit:
    1. abilitate dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare la funzione di revisore secondo l’articolo 6 della legge del 16 dicembre 20051sui revisori;
    2. sufficientemente organizzate per effettuare tali verifiche; e
    3. che non esercitano nessun’altra attività sottoposta all’obbligo di autorizzazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari.
  2. Se la verifica è effettuata da una società di audit secondo il capoverso 1, gli auditor responsabili della verifica devono:
    1. essere abilitati dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare la funzione di revisore secondo l’articolo 5 della legge sui revisori;
    2. disporre delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza professionale necessarie per effettuare le verifiche di cui al capoverso 1.
  3. Gli articoli 24 capoversi 2–5 e 24a –28a si applicano per analogia.
  4. Su ordine dell’organismo di vigilanza, gli assoggettati alla vigilanza versano un anticipo dei costi.

Footnotes

  1. RS 221.302

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