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Art. 41a

956.1LFINMAFederal Act1 gen 2009Fonte originale
  1. I tribunali civili cantonali e il Tribunale federale notificano gratuitamente alla FINMA copia integrale delle sentenze pronunciate nelle controversie tra gli assoggettati alla vigilanza e i creditori, gli investitori o gli assicurati.
  2. La FINMA inoltra all’organismo di vigilanza le sentenze che riguardano gli assoggettati alla vigilanza di quest’ultimo.

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