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Art. 39

956.1LFINMAFederal Act1 gen 2009Fonte originale
  1. La FINMA è autorizzata a trasmettere ad altre autorità svizzere di vigilanza, all’Ufficio federale della cibersicurezza e alla Banca nazionale svizzera le informazioni non accessibili al pubblico di cui essi necessitano per adempiere i loro compiti.1 1bis. La FINMA e l’autorità di vigilanza secondo la legge del 26 settembre 20142sulla vigilanza sull’assicurazione malattie coordinano le loro attività di vigilanza. Si informano reciprocamente non appena abbiano notizia di eventi significativi per l’altra autorità di vigilanza.3
  2. La FINMA può inoltre scambiare con il DFF informazioni non accessibili al pubblico relative a determinati partecipanti al mercato finanziario, se questo concorre a preservare la stabilità del sistema finanziario.4

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la II n. 5 della LF del 29 set. 2023 sulla sicurezza (Introduzione dell’obbligo di segnalare ciberattacchi a infrastrutture critiche, in vigore dal 1° apr. 2025 (FF 2023 84;RU 2024 257; 2025 168,173).

  2. RS 832.12

  3. Introdotto dall’all. n. 4 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417;FF 2015 7293).

  4. Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417;FF 2015 7293).

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