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Art. 20

956.1LFINMAFederal Act1 gen 2009Fonte originale
  1. La FINMA è esentata da qualsiasi imposta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
  2. È fatta salva la legislazione federale in materia di:
    1. imposta sul valore aggiunto;
    2. imposta preventiva;
    3. tasse di bollo.

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