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LFINMA · Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
Art. 20
Art. 19
Art. 21
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Art. 20
Art. 19
Art. 21
956.1
LFINMA
Federal Act
1 gen 2009
Fonte originale
La FINMA è esentata da qualsiasi imposta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
È fatta salva la legislazione federale in materia di:
imposta sul valore aggiunto;
imposta preventiva;
tasse di bollo.
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