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Art. 2

956.1LFINMAFederal Act1 gen 2009Fonte originale
  1. La presente legge è applicabile sempreché le leggi sui mercati finanziari non prevedano altrimenti.
  2. Gli accordi internazionali conclusi nel quadro dell’imposizione alla fonte in ambito internazionale e le convenzioni interstatali afferenti, riguardanti segnatamente le verifiche transfrontaliere e l’accesso al mercato, prevalgono sulla presente legge e sulle leggi concernenti i mercati finanziari.1

Footnotes

  1. Introdotto dall’art. 46 della LF del 15 giu. 2012 sull’imposizione alla fonte in ambito internazionale, in vigore dal 20 dic. 2012 (RU 2013 27;FF 2012 4343).

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