Torna alla legge

Art. 10

956.1LFINMAFederal Act1 gen 2009Fonte originale
  1. La direzione è l’organo operativo. Essa è posta sotto la direzione di un direttore.
  2. La direzione ha segnatamente i seguenti compiti:
    1. emana le decisioni conformemente al regolamento di organizzazione;
    2. elabora le basi decisionali del consiglio di amministrazione e gli fa regolarmente rapporto, senza indugio in caso di eventi speciali;
    3. adempie tutti i compiti che non sono assegnati a un altro organo.
  3. Il regolamento di organizzazione disciplina i dettagli.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.