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Art. 84

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 57 cpv. 2 LICol)

  1. Né la direzione del fondo, né la SICAV possono acquistare diritti di partecipazione che ammontano complessivamente a oltre il 10 per cento dei diritti di voto o che consentono loro di esercitare un influsso essenziale sulla direzione di un emittente.
  2. La FINMA può consentire un’eccezione, sempre che la direzione del fondo o la SICAV provi di non esercitare un influsso essenziale.
  3. La direzione del fondo e la SICAV possono acquistare per il patrimonio del fondo al massimo:
    1. il 10 per cento sia dei titoli di partecipazione senza diritto di voto, sia delle obbligazioni, sia degli strumenti del mercato monetario del medesimo emittente;
    2. il 25 per cento delle quote di altri investimenti collettivi di capitale che adempiono le esigenze di cui all’articolo 73.
  4. La limitazione ai sensi del capoverso 3 non si applica se al momento dell’acquisto non è possibile calcolare l’importo lordo delle obbligazioni, degli strumenti del mercato monetario o delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.
  5. Le limitazioni ai sensi dei capoversi 1 e 3 non si applicano ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato o da un ente di diritto pubblico dell’OCSE oppure da un’organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell’Unione europea.

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