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Art. 83

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 57 cpv. 1 LICol)

  1. La direzione del fondo e la SICAV possono investire al massimo il 35 per cento del patrimonio del fondo in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario del medesimo emittente, sempre che siano emessi o garantiti:
    1. da uno Stato dell’OCSE;
    2. da un ente di diritto pubblico dell’OCSE;
    3. da un’organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell’Unione europea.
  2. Con l’autorizzazione della FINMA esse possono investire fino al 100 per cento del patrimonio del fondo in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario del medesimo emittente. In questo caso devono essere osservate le seguenti regole:
    1. gli investimenti devono essere ripartiti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario provenienti da almeno sei diverse emissioni;
    2. il 30 per cento al massimo del patrimonio del fondo può essere investito in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario della medesima emissione;
    3. il prospetto e la documentazione pubblicitaria devono rinviare alla speciale autorizzazione della FINMA e indicare inoltre gli emittenti presso i quali può essere investito oltre il 35 per cento del patrimonio del fondo;
    4. il regolamento del fondo deve menzionare gli emittenti presso i quali può essere investito oltre il 35 per cento del patrimonio del fondo e i garanti corrispondenti.
  3. La FINMA concede l’autorizzazione se, in tal modo, la protezione degli investitori non è pregiudicata.
  4. Per quanto riguarda l’osservanza del limite del 40 per cento di cui all’articolo 78 capoverso 2, gli investimenti ai sensi del presente articolo non vanno considerati.

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