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Art. 80

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 57 LICol)

  1. La direzione del fondo e la SICAV possono investire al massimo il 5 per cento del patrimonio del fondo in operazioni OTC presso la medesima controparte.
  2. Il limite è aumentato al 10 per cento del patrimonio del fondo, se la controparte è una banca ai sensi dell’articolo 70 capoverso 1 lettera e.
  3. Gli strumenti finanziari derivati e i crediti nei confronti di controparti di operazioni OTC vanno inclusi nelle prescrizioni sulla ripartizione del rischio ai sensi degli articoli 73 e 78–84. Questa disposizione non si applica ai derivati basati su indici, che adempiono le condizioni di cui all’articolo 82 capoverso 1 lettera b.
  4. Se sono assicurati mediante garanzie sotto forma di attività liquide, i crediti derivanti da operazioni OTC non sono considerati nel calcolo del rischio di controparte. La FINMA disciplina i dettagli riguardanti i requisiti in materia di garanzia. A tal fine tiene conto degli standard internazionali.1

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 1 dell’O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2321).

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