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Art. 79

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 57 LICol) La direzione del fondo e la SICAV possono investire al massimo il 20 per cento del patrimonio del fondo in averi a vista e a termine della medesima banca. Questo limite è comprensivo sia degli investimenti in averi bancari (art. 70 cpv. 1 lett. e) sia delle liquidità (art. 75).

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