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Art. 77

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 55 cpv. 1 lett. c e d, nonché cpv. 2 LICol)

  1. A carico del fondo in valori mobiliari:
    1. non possono essere concessi crediti o concluse fideiussioni;
    2. può essere costituito in pegno o trasferito a titolo di garanzia al massimo il 25 per cento del patrimonio netto del fondo.
  2. I fondi in valori mobiliari possono assumere temporaneamente crediti fino al 10 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo.
  3. Il prestito di valori mobiliari e le operazioni pensionistiche effettuate comereverse repo non sono considerati concessione di credito ai sensi del capoverso 1 lettera a.
  4. Le operazioni pensionistiche effettuate comerepo sono considerate assunzione di credito ai sensi del capoverso 2, tranne nel caso in cui i mezzi ottenuti siano utilizzati nel quadro di un’operazione di arbitraggio per la ripresa di valori mobiliari del medesimo tipo e della medesima bonità in relazione con un’operazione pensionistica opposta (reverse repo ).1

Footnotes

  1. La correzione del 25 nov. 2025 concerne soltanto il testo francese (RU 2025 756).

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