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Art. 76

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 26 cpv. 3 e 55 cpv. 1 lett. a e b LICol)1

  1. Il prestito di valori mobiliari e le operazioni pensionistiche sono ammessi soltanto se mirati a una gestione efficiente del patrimonio del fondo. La banca depositaria è responsabile di uno svolgimento conforme al mercato e ineccepibile del prestito di valori mobiliari e delle operazioni pensionistiche.
  2. Le banche, ibroker , gli istituti di assicurazione e le organizzazioni diclearing di valori mobiliari possono essere assunti come prestatori per le operazioni di prestito di valori mobiliari, sempre che siano specializzati nel prestito di valori mobiliari e forniscano garanzie corrispondenti al volume e al rischio delle operazioni prospettate. Le operazioni pensionistiche possono essere svolte alle medesime condizioni con gli istituti menzionati.
  3. Il prestito di valori mobiliari e le operazioni pensionistiche devono essere disciplinati in un contratto quadro standard.
  4. Il contratto del fondo o il regolamento di investimento e il prospetto devono contenere le seguenti indicazioni sui prestiti di valori mobiliari e sulle operazioni pensionistiche:
    1. l’indicazione se l’investimento collettivo di capitale può effettuare operazioni di prestito di valori mobiliari;
    2. l’indicazione se l’investimento collettivo di capitale può effettuare operazioni pensionistiche;
    3. i valori limite massimi assoluti o relativi dei prestiti di valori mobiliari e delle operazioni pensionistiche;
    4. i rischi connessi a queste operazioni.2
  5. Il rapporto annuale e il rapporto semestrale dell’investimento collettivo di capitale devono contenere le seguenti indicazioni sui prestiti di valori mobiliari e sulle operazioni pensionistiche effettuati dalla direzione del fondo o dalla SICAV per conto dell’investimento collettivo di capitale:
    1. il valore dei valori mobiliari dati in prestito e delle operazioni pensionistiche alla data di chiusura dell’esercizio contabile o alla fine della prima metà dell’esercizio contabile;
    2. l’ammontare dei crediti e degli impegni risultante dalle operazioni pensionistiche;
    3. la media annuale o semestrale della parte dei valori mobiliari dati in prestito;
    4. la parte massima dei valori mobiliari dati in prestito, quale valore massimo giornaliero;
    5. la ripartizione dei redditi lordi derivanti dai prestiti di valori mobiliari e dalle operazioni pensionistiche tra la direzione del fondo e l’investitore (revenue split );
    6. i redditi derivanti dal reinvestimento delle garanzie in contanti ottenute (cash collateral );
    7. la forma del deposito delle garanzie prestate dall’investimento collettivo di capitale (conti segregati o conti omnibus).3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

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