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Art. 64

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 51 LICol)

  1. Il consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:
    1. l’adempimento delle attribuzioni di cui all’articolo 716a CO1;
    2. la definizione dei principi della politica di investimento;
    3. 2 la designazione della banca depositaria o di un istituto secondo l’articolo 44a capoverso 2 LICol;
    4. la creazione di nuovi comparti, sempre che gli statuti lo prevedano;
    5. 3 l’elaborazione del prospetto e del foglio informativo di base;
    6. l’amministrazione.
  2. I compiti di cui al capoverso 1 lettere a–c non possono essere delegati.
  3. In una SICAV con gestione autonoma, i compiti di cui al capoverso 1 lettere d ed e, nonché parti dell’amministrazione di cui al capoverso 1 lettera f, segnatamente la gestione dei rischi, l’approntamento di un sistema interno di controllo (SIC) e la conformità (compliance ) possono essere delegati solo alla direzione.
  4. All’organizzazione della SICAV con gestione autonoma si applicano per analogia gli articoli 51 capoverso 1, 52 capoverso 1 e 53 OIsFi4.5

Footnotes

  1. RS 220

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

  3. Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

  4. RS 954.11

  5. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

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