Torna alla legge

Art. 63

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 50 e 94 LICol)

  1. Gli statuti possono prevedere assemblee generali per singoli comparti se si tratta di decisioni che concernono soltanto tali comparti.
  2. Gli azionisti che detengono insieme almeno il 10 per cento dei voti di tutti o di singoli comparti possono esigere la delibera di un oggetto in occasione dell’assemblea generale della SICAV o dei comparti.
  3. L’assemblea generale della SICAV o dei comparti ha la competenza di modificare il regolamento di investimento, sempre che tale modifica:
    1. non sia necessaria per legge;
    2. 1 tocchi i diritti degli azionisti; o
    3. non sia esclusivamente di natura formale.
  4. La SICAV pubblica negli organi di pubblicazione le modifiche importanti del regolamento del fondo, decise dall’assemblea generale e approvate dalla FINMA, con l’indicazione degli uffici dove tali modifiche testuali possono essere ottenute gratuitamente.
  5. La disposizione sulle decisioni importanti dell’assemblea generale di una società anonima (art. 704 del Codice delle obbligazioni, CO2) non trova applicazione.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2008, in vigore dal 1° mar. 2008 (RU 2008 571).

  2. RS 220

  3. Introdotto dall’all. n. 6 dell’O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari (RU 2008 5363). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.